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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.8. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
2.8.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 145, motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora l'impresa non proponga querela o denuncia non può esservi diniego definitivo alla formulazione della offerta salvo che per ragioni che siano attinenti alla compatibilità dei danni, alle risultanze di accertamenti condoni in esito ad attività di investigazione ai sensi dell'articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o comunque inerenti alla responsabilità nel sinistro. Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.