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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.6. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
2.6.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, i giorni in cui le cose danneggiate devono essere disponibili per l'accertamento non possono essere inferiori a otto, devono essere non festivi e successivi a quello di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine o dopo l'effettuazione dell'accertamento se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa ai fini dell'offerta risarcitoria effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo dietro presentazione di regolare fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati».