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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.5. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
2.5.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 143 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:
«1. Nel caso di sinistro che coinvolga almeno un veicolo a motore per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
1-bis. In ogni caso, ogni soggetto coinvolto in un sinistro di cui al comma 1, che si ritenga non responsabile del sinistro stesso e che assuma di aver subito un danno, è tenuto a presentare denuncia dello stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'accadimento dell'evento. La denuncia dovrà essere fornita al proprio assicuratore per le ipotesi di cui agli articoli 149 e 150. Nelle altre ipotesi, la denuncia dovrà, nello stesso termine, essere presentata all'assicuratore dell'asserito responsabile. Decorso tale termine il danneggiato perde il diritto al risarcimento, salvo che non provi che l'omessa o tardiva denuncia sia dovuta a grave impedimento.
1-ter. L'assicurato ritenuto responsabile di un sinistro che abbia ricevuto notizie dello stesso dalla propria impresa di assicurazione è tenuto a fornire la propria versione dei fatti entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'impresa dovrà rivalersi nei suoi confronti per un importo pari al pregiudizio sofferto dall'impresa per l'omessa o tardiva comunicazione».