Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
È fatto salvo il diritto del contraente, all'atto della stipula di un contratto di assicurazione obbligatoria per la rc auto, di stipularlo alle migliori condizioni eventualmente previste dal combinato disposto degli articoli 132 e 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.