Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta».