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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.14. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
2.14.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. L'osservanza da parte della impresa di assicurazione delle forme e dei termini della procedura di risarcimento disciplinati dal presente articolo, la esonera dall'applicazione di sanzioni da parte dell'organo di vigilanza. La proponibilità della azione di risarcimento da parte del danneggiato resta comunque subordinata al rispetto dei termini di cui all'articolo 145».