stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
2.1.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1».