stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
1.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un organismo di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alla stipulazione dei contratti di assicurazione, alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva.
L'organismo è dotato di autonomia gestionale e patrimoniale ed è amministrato da un comitato di gestione nominato dal Ministro dello sviluppo economico e composto da un rappresentante dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un rappresentante del ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del ministero dell'interno e da un rappresentante dell'associazione di categoria delle imprese di assicurazione. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un funzionario dell'ISVAP. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Al finanziamento dell'organismo si provvede mediante un contributo annuale posto a carico delle imprese esercenti l'assicurazione r.c. auto e determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta del comitato di gestione dell'organismo. Il comitato di gestione, che sovrintende alle attività della struttura operativa di cui al comma 3, redige il bilancio di esercizio e calcola le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'organismo ai fini della determinazione del contributo annuale da richiedere alle imprese. Il contributo viene ripartito tra le imprese autorizzate all'esercizio del ramo r.c. auto in relazione alle rispettive raccolte premi come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organismo:
a) svolge attività di investigazione, elaborazione, valutazione ed analisi in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute:
dalle forze dell'ordine che nello svolgimento dei loro compiti istituzionali abbiano individuato situazioni tali da far presumere il rischio di attività fraudolente nei confronti di imprese assicuratrici;
dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi;
dall'archivio e dalle banche dati di cui al comma 3, laddove siano scattati gli indicatori di allerta preventiva contro le frodi;
dall'archivio documentale di cui alla lettera d);

b) collabora con le forze di polizia e con l'autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;
c) collabora con le compagnie assicurative, alle quali fornisce e richiede informazioni e documentazione su situazioni che presentino parametri di significatività di rischio frode relativamente ad una o più imprese e coordina i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le forze di polizia e le imprese stesse per la trasmissione della documentazione necessaria ai fini delle indagini da compiere;
d) istituisce un archivio elettronico contenente i riferimenti essenziali relativi a parti coinvolte ed autorità competenti di tutti i procedimenti penali istruiti per il delitto di frode in assicurazione; a tal fine, l'autorità giudiziaria e le forze di polizia inviano all'organismo la comunicazione di avvio di indagine, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle parti lese e dell'ufficio competente;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente, l'organismo si avvale di una struttura operativa composta da personale dell'ISVAP all'uopo distaccato, coadiuvato da un nucleo speciale di polizia assegnato tramite protocollo di collaborazione tra l'Istituto di vigilanza e il Ministero dell'interno. La responsabilità della struttura operativa è affidata ad un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che riferisce periodicamente al Comitato di gestione i risultati delle attività espletate. Sulla base dall'esame delle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo la struttura operativa, nel caso in cui appaiano sussistenti elementi di reato, e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia competenti per territorio la documentazione raccolta per l'eventuale esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.
4. La struttura operativa di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico, connesso con la banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le banche dati del settore assicurativo, nonché con altre banche dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 6.
5. L'archivio informatico di cui al comma 3 si articola nei seguenti strumenti informatici:
a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione (data mining), le informazioni presenti nella banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con le informazioni esistenti nelle altre banche dati pubbliche e private di cui al comma 4, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;
b) un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce all'autorità giudiziaria, alla struttura operativa di cui al comma 3 e alle imprese di assicurazione, all'atto dell'interrogazione del sistema ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione o della liquidazione di un sinistro, tutti i dati sulla ricorrenza di elementi che evidenzino un rischio di frode, anche nel caso in cui riguardino più compagnie.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, si stabiliscono modalità di raccordo tra le amministrazioni di cui al comma 4 per l'attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le banche dati di cui esse sono titolari, si individuano le ulteriori banche dati pubbliche e private di cui può avvalersi l'archivio informatico, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione dell'archivio da parte dell'organismo di cui al comma 1, sono definite le strutture e i livelli di accesso al predetto archivio informatico, eventualmente anche da parte di soggetti privati relativamente ai dati della banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, il contenuto delle interrogazioni all'archivio medesimo e le tipologie dei dati che sono forniti all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia e alle imprese di assicurazione, nonché le modalità di conservazione dei dati.
7. Presso ogni impresa assicuratrice viene creata una funzione antifrode con il compito, fra l'altro, di interfacciarsi con l'organismo e con le autorità investigative per quanto riguarda la ricezione e l'invio delle informazioni descritte nel presente articolo e per ogni altra forma di collaborazione necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Ogni impresa assicuratrice, nello svolgimento della propria attività antifrode, è tenuta a segnalare all'organismo, tramite la propria funzione antifrode, fenomeni o casi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti ai loro danni. L'organismo garantisce la massima circolazione di informazioni tra unità antifrode coinvolte a vario titolo nei medesimi fenomeni».