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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.7. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
2.7.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: non festivi aggiungere le seguenti:, in ore dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.