Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Articolo 5.
Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei - previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del comma successivo - coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1o settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.
Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.
Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'Articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà all'espletamento delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.
I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365.».