stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/12/2009  [ apri ]
2.02.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»). - 1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio Stile Italiano-Designed in Italy, di proprietà dello Stato Italiano.
2. Il marchio Stile Italiano-Designed in Italy è attribuito a tutti i prodotti di cui al comma 1 che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti con riferimento alla diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.