Al comma 1, dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito.
Conseguentemente:
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nel settore del mobile imbottito, per fasi di lavorazione si intendono le stesse previste dai commi 5 e 6 del presente articolo per i materiali di rivestimento nonché sul prodotto finito l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito;
nel titolo, sostituire le parole: e calzaturieri con le seguenti:, calzaturieri e del mobile imbottito.