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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.40. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/12/2009  [ apri ]
3.40.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3 - (Misure sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi, in tutto o in parte, l'obbligo di fornire le informazioni previste dall'articolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
2. L'importazione o l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti con l'impiego della denominazione «Made in Italy» in violazione dell'articolo 1, comma 4, costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.