stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.40. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/12/2009  [ apri ]
2.40.

Al comma 1, sostituire le parole da: e con il Ministro per le politiche europee fino alla fine del comma con le seguenti:, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della salute, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite:
a) le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) le disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, da aggiornarsi ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità, con cui si provvede, in particolare:
1) alla definizione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
2) all'individuazione di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e di un laboratorio nazionale di seconda istanza;
3) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;
4) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione;
5) a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
6) a istituire un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e per le dermatiti da contatto.

2. All'onere derivante dall'attuazione dei controlli di cui al presente articolo, valutato in 10 milioni di euro l'anno a partire dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.