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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.03. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.03.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 74-bis. - (Indennità di genitore). 1. È istituita l'indennità di genitore. L'indennità si applica esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano ridurre la propria attività lavorativa o che siano privi di occupazione. L'indennità è erogata con cadenza mensile.
2. In caso di riduzione dell'attività lavorativa, l'indennità di cui al comma 1 è dovuta al genitore richiedente applicando le seguenti aliquote all'importo della diminuzione netta del reddito familiare totale conseguente alla predetta riduzione:
a) fino a 20.000 euro di reddito totale familiare: aliquota del 100 per cento;
b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 50 per cento;
c) oltre 30.000 euro e fino a 40.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 25 per cento;
d) oltre 40.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 10 per cento.

3. Oltre 50.000 euro di reddito familiare totale, l'indennità di cui al comma 2 non è corrisposta.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito familiare totale è determinato al netto dell'importo della diminuzione conseguente alla riduzione dell'attività lavorativa.
5. Se il genitore richiedente risulta privo di occupazione, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nelle seguenti misure mensili:
a) 500 euro, se il reddito familiare totale non supera 10.000 euro;
b) 375 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 10.001 euro e 20.000 euro;
c) 250 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro;
d) 125 euro, se il reddito familiare totale è compresa tra 40.001 euro e 50.000 euro.

6. Le indennità di cui al presente articolo non possono comunque superare un importo massimo di 500 euro mensili e non spettano ai lavoratori o alle lavoratrici che hanno usufruito del congedo parentale facoltativo previsto dall'articolo 32 del testo unico, come modificato dalla presente legge.
7. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate per i ventiquattro mesi successivi al parto.
8. Chiunque, al fine di ottenere la concessione dell'indennità di genitore dichiara un reddito familiare totale non rispondente al vero è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con l'obbligo dell'integrale restituzione degli importi percepiti maggiorati di una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dei medesimi».