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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.03. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 07/03/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2012  [ apri ]
5.03.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n, 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.
(Misure di sostegno per il reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».