Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del capoverso, dopo le parole: congedo di maternità, inserire le seguenti: e in congedo parentale;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ove le sessioni del corso siano ancora attive e il corso stesso continui ad essere funzionale alle esigenze formative o di riqualificazione professionale.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: congedo di maternità inserire le seguenti: e in congedo.