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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.1. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.1.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere sperimentale e producono i propri effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 dicembre 2013.
4. Il Governo è delegato ad emanare, a decorrere dal 1o luglio 2013 ed entro i successivi sei mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare a regime gli istituti di cui alla presente legge, sulla base del monitoraggio della loro attuazione nel corso del periodo sperimentale di vigenza di cui al comma 3.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eventuale conferma testuale delle disposizioni di cui alla presente legge, mediante definitiva novellazione delle corrispondenti parti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) introduzione di eventuali modifiche o integrazioni, anche di carattere testuale, con particolare riferimento alla eventuale estensione della durata dei permessi, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità sulla base del monitoraggio di cui al comma 4;
c) indicazione della copertura finanziaria a regime, in ragione anche di un contributo parziale a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, ove se ne ravvisi la necessità sulla base del monitoraggio di cui al comma 4.

6. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 4, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n, 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Disposizioni finanziarie e transitorie. Delega al Governo).