Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. La lavoratrice che interrompe un corso di formazione professionale ovvero un concorso pubblico ai sensi dei precedenti comma 1 e 2, per il congedo di maternità e/o il congedo parentale ha diritto di sospendere il corso iniziato e di proseguirlo dopo il congedo.