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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.4. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
1.4.

Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. La lavoratrice che interrompe un corso di formazione professionale ovvero un concorso pubblico ai sensi dei precedenti comma 1 e 2, per il congedo di maternità e/o il congedo parentale ha diritto di sospendere il corso iniziato e di proseguirlo dopo il congedo.