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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
2.2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180o giorno dall'inizio della gestazione, o di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità post-partum da parte della madre, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere il qualunque momento l'attività lavorativa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e, solo nei casi in cui la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro.
2-ter. Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro».