Gli articoli 16 e 17 sono soppressi.
Conseguentemente sostituire il comma 2 dell'articolo 22 con il seguente:
«2. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dagli articoli della presente legge, e in particolare dall'articolo 14, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge».