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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
6.1.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 1

33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Governo approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997. n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2009, e con le amministrazioni interessate per materia coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al presente comma presso le amministrazioni statali.»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento»;
c) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

3. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.»