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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.01. in X Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
14.01.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro rilevante per la determinazione dell'imponibile IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato per una quota massima pari a 2 miliardi e 750 milioni di euro.
2. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al comma 1.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni del comma 1, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.