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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.34.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
9.34.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «qualora lo stesso non sia stato già acquisito e trasmesso dall'operatore economico soggetto alla verifica di regolarità contributiva».
1-ter. All'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 1-ter. La certificazione di regolarità contributiva non è richiesta per affidamenti e pagamenti d'importo non superiore a diecimila euro. Tale importo è ridotto a cinque euro decorsi tre mesi dalla piena attivazione, attestata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di modalità telematiche che garantiscano in tempo reale e mediante l'accesso ad un sistema informativo integrato tra tutti gli enti previdenziali, il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.