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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
9.03.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. L'articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito dal seguente: «Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni, con la facoltà di fare ricorso ad anticipazioni nel limite del 60 per cento del presunto valore di vendita da attivare direttamente con il tesoriere comunale, ovvero con istituti bancari o società autorizzate all'attività d'intermediazione del credito.
6-ter. Gli importi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare devono essere prioritariamente destinati all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6-quater. Gli interventi di spesa di cui al comma 6-ter non rientrano nei limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità.