Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Rinegoziazione mutui degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa.
2. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma.