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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
7.3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Svalutazione dei crediti in sofferenza).

1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento»;
b) le parole «nei diciotto esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei nove esercizi successivi».

2. Le disposizioni di cui al commi 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1.