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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
6.06.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall'articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è estesa anche agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5

agosto 1978, n. 457, eseguiti entro il 31 dicembre 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 55 per cento del valore degli interventi eseguiti risultanti nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».