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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
6.03.
inammissibile
(Inammissibile, limitatamente al comma 4)
6.03.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. In via eccezionale, considerate le particolari difficoltà causate dalla crisi economica, le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, operanti nei settori del manifatturiero e della sub fornitura, che hanno subito forti riduzioni di fatturato e che per diversi periodi lavorativi hanno usufruito degli ammortizzatori sociali per la salvaguardia occupazionale dei propri dipendenti, non sono soggetti all'applicazione dei parametri di redditività stabiliti dagli studi di settore.
2. Le imprese artigiane iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985, articolo 5, possono effettuare i versamenti in acconto dovuti per le imposte sul reddito e per l'i.v.a. nonché i versamenti relativi ai contributi assistenziali e previdenziali, aventi scadenza nel mese di dicembre, ripartendoli in tre rate di uguale importo con scadenza mensile e decorrenza dal mese di gennaio, senza l'applicazioni di maggiorazioni per interessi.
3. Con effetto dal 1o gennaio 2010, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita, con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma l, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo dell'avanzo di gestione conseguito nell'anno precedente. 4. All'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
«9-ter. I soggetti che hanno svolto attività di restauro dei beni suddetti direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, in rapporto di subappalto, ai sensi dell'articolo 118, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di conseguire, sulla base di atti di data certa, il rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità competenti».