Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.