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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.77.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.77.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere 11 seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora l'esclusione determini una perdita ovvero una maggior perdita fiscale, il beneficio potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo in cui viene effettuato l'investimento. In tal caso, non si da luogo alla deduzione dal reddito di impresa. Ai fini del presente comma, per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio è pari alla misura del 13,75 per cento del valore degli investimenti agevolati.

ident. 5.82.5.63.5.53.