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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.75.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.75.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 107 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente:
Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.