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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.47.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.47.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per le imprese minori, il cui reddito è disciplinato dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il 27,5 per cento della deduzione di cui al comma 1, se eccedente il reddito prodotto nell'esercizio in cui è stato realizzato l'investimento agevolato, costituisce in capo all'impresa un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 1o gennaio successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento, per un importo che, annualmente, non può eccedere il 25 per cento del credito stesso.