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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.41.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.41.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. In alternativa all'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa di cui al comma 1 il contribuente può optare in favore di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è determinato in misura corrispondente al 10 per cento dell'ammontare degli investimenti indicati nel comma 1 e può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene effettuato l'investimento, ma non oltre il sesto. Il credito d'imposta non dà diritto a rimborso, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: incentivi di cui al comma 1 inserire le seguenti: o, in alternativa, degli incentivi di cui al comma 1-bis.