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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.3.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi del comma 1, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesimo comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
1-ter. L'efficacia del comma 1-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alinea, sostituire le parole: articolo 5 con le seguenti: articolo 5, commi 1, 2 e 3;.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, comma 1-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.