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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.102.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.102.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.
3. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria, con l'esclusione degli investimenti immobiliari e dell'acquisto di autovetture.
4. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
5. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.