Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Per favorire la patrimonializzazione delle imprese, i maggiori utili conseguiti nel triennio 2010-2012 rispetto alla media del triennio 2007-2009, qualora non siano distribuiti o reinvestiti, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito d'impresa del 12,5 per cento.
2. Le risorse di cui al comma precedente vanno accantonate in un apposito fondo di riserva e sono utilizzabili o distribuibili non prima del terzo esercizio successivo all'accantonamento».