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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.022.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.022.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazioni fiscali per le imprese nei comuni montani).

1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro, che svolgono l'attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici e che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito di impresa, fino a concorrenza dello stesso, 1' importo di 3.000 euro.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro nell'anno 2009.