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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
4.08.
inammissibile
4.08.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5 è soppresso;
c) all'articolo 87, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.»;
d) all'articolo 87, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1» sono soppresse;
e) all'articolo 88, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;
f) all'articolo 88, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.»;
g) all'articolo 88, comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
h) all'articolo 88, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.»;
i) all'articolo 88, comma 4, le parole "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre giorni";
l) all'articolo 88, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.» e al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;
m) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
n) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
o) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e al quarto periodo le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
p) all'articolo 166, comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
q) all'articolo 166, comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».