stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.017.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2009  [ apri ]
4.017. (ulteriore nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del novanta per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità

del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

I Relatori