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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.015.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2009  [ apri ]
4.015.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

1. Fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si applica il trattamento giuridico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, mantenendo il trattamento economico attualmente in godimento. In ogni caso restano ferme le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
2. Con delibera dell'Agenzia, da approvarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. In ogni caso con esclusione dei profili relativi al trattamento di carattere economico.

I Relatori