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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
4.01.
inammissibile
4.01.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure volte a favorire l'efficienza della gestione dei rifiuti e per incrementare le percentuali di recupero di materiali).

1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani regionali e provinciali finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materiali nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui all'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita al 65 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi, nel caso si tratti di rifiuti impiegati da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materiali, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.