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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
3.5.
inammissibile
3.5.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis.
L'Acquirente Unico S.p.a. dispone, per il tramite dell'esercente la vendita con cui sussiste un rapporto contrattuale in essere, la sospensione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale ai clienti finali che risultano morosi nei confronti degli esercenti la vendita con i quali il rapporto contrattuale sia cessato. L'azione dell'Acquirente unico avviene dietro richiesta e sulla base delle informazioni trasmesse dall'esercente la vendita cessato che risponde in tutti i casi di dette informazioni. L'Acquirente Unico S.p.a. ha diritto di acquisire informazioni circa i rapporti contrattuali di vendita dei clienti finali presso gli esercenti la vendita ed è altresì responsabile dell'archiviazione dei codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale dei clienti finali con l'indicazione delle eventuali morosità dei medesimi nei confronti di esercenti la vendita. L'Autorità definisce criteri e modalità per la sospensione della fornitura e per la messa a disposizione ad altri esercenti la vendita dei dati relativi alla morosità dei medesimi clienti finali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto attiene ai clienti domestici.

ident. 3.44.3.7.