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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.18.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
3.18.
inammissibile
3.18.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione, è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con lo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, conformi alle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riguardanti limitatamente gli edifici pubblici e con esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, che usufruiscono del conto energia ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il pagamento dei servizi forniti da parte delle ESCO si basa, totalmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso l'addebito al beneficiario di un canone pari al risparmio energetico conseguito, garantito mediante polizza fideiussoria dalla ESCO medesima. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico. La dotazione del Fondo è pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2010. All'onere derivante dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 si fa fronte, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.