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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
3.03.
inammissibile
3.03.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo all'attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/1 08/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle norme comunitarie sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sullo smaltimento dei relativi rifiuti, al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera o), è sostituita dalla seguente:
o) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE derivanti da AEE destinate ai nuclei domestici;
2) la lettera t), è sostituita dalla seguente:
t) Centro di raccolta di RAEE: area di cui all'articolo 183, comma 1, lett. cc), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3) dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti:
u-bis) AEE destinate ai nuclei domestici: anche ai fini della comunicazione al Registro di cui agli articoli 13 e 14, si intendono tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esclusione di quelle ideate e progettate per essere utilizzate esclusivamente da un'utenza professionale. Il Comitato di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 15, sentito il Centro di Coordinamento di cui all'articolo 13, definisce le linee guida e valuta, delibera e dirime eventuali dubbi interpretativi o situazioni particolari;
u-ter) AEE Professionali: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientrano nella definizione di cui alla lettera v);
u-quater) Punto di raccolta di RAEE domestici: punto destinato esclusivamente alla raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici, organizzato presso il punto vendita del distributore o presso le strutture funzionalmente collegate al processo distributivo, per lo scopo indicato nell'articolo 6, comma 1, lettera b), non soggetto ai requisiti in materia di obblighi documentali di trasporto, di denuncia periodica, di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti, assicurando in ogni caso condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, nonché la rimozione con periodicità non superiore a tre mesi oppure, alternativamente e a scelta del distributore, quando vengano superati i 20 metri cubi e, comunque, entro un anno.
b) All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) Il distributore che trasporta con propri mezzi i RAEE in giacenza presso il proprio punto di raccolta fino ad un centro di raccolta o ritirati presso il domicilio del consumatore fino al proprio punto di raccolta o fino al centro di raccolta, oppure il soggetto a tali fini incaricato dal distributore, deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali con la procedura di cui all'articolo 212, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 2006, a prescindere dai limiti quantitativi e temporali ivi previsti. Il trasporto deve riguardare esclusivamente i RAEE ritirati ai sensi della lettera b) del presente comma e gli stessi RAEE sono considerati rifiuti urbani. A tale trasporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il distributore ed il trasportatore adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulano proprie del produttore e del trasportatore, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di microraccolta di RAEE appartenenti alla medesima tipologia di rifiuto da parte del distributore o del soggetto da costui incaricato presso il domicilio di più consumatori, può essere utilizzato un unico formulano di identificazione dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 193, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'articolo 30, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere da 30 giorni dalla medesima data entra in vigore l'obbligo di ritiro di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni.