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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
3.01.
inammissibile
3.01.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alle famiglie).

All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese matrimoniali, in relazione al matrimonio civile o concordatario effettivamente contratto, sostenute dagli sposi nel limite complessivo di 2.500 euro; per spese matrimoniali devono intendersi le spese relative alla predisposizione dei documenti per il matrimonio e le spese direttamente connesse alla celebrazione e ai festeggiamenti d'uso»;

2) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
«e) le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i servizi di mensa se incorporati negli istituti medesimi, in misura non superiore a 500 euro per ciascun componente del nucleo familiare che sia iscritto ai corsi scolastici;
e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 800 euro per ciascun componente del nucleo familiare;
e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici superiori o universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;
e-quater) le rette o i canoni di locazione per la permanenza in convitti, case d'accoglienza o abitazioni private destinate agli studenti universitari nel limite di 1.250 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi universitari, a condizione che la struttura di accoglienza disti non più di 30 chilometri dalla sede universitaria;
e-quinquies) le spese per le riparazioni dell'impiantistica dell'abitazione principale, nonché i piccoli interventi di riparazione muraria, diversi dalla ristrutturazione edilizia, nel limite di 250 euro;
e-sexies) le spese per la riparazione dei mezzi di trasporto appartenenti ai componenti del nucleo familiare nel limite di 250 euro»;

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella 1, parte prima, lettera a) dopo le parole: «dichiarazione presentata», aggiungere le seguenti: «con esclusione del reddito dell'abitazione principale»;
b) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente», aggiungere le seguenti: «o dello 0,50 per ciascun figlio successivo al terzo»;
e) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico» aggiungere con le seguenti: «e maggiorazione di i per ogni componente con handicap psico-fisico conclamato al 100 per cento di invalidità».

3. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa, per la piena soddisfazione della domanda di istruzione, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di bilancio 1.9.2 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti delle seguenti disposizioni legislative:
a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;
b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;
2) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;

3) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2009.

Conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Per l'anno 2010 quota parte delle economie di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro, alimentano la maggiore spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 3-bis.