Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono, inoltre, considerate le somme versate dallo Stato a titolo di corrispettivo a fronte dell'acquisto di beni immobili già di proprietà di Comuni e Province.