Aggiungere, in fine il seguente comma:
76-bis. I magistrati di ogni ordine e grado che abbiano prestato servizio militare quali ufficiali di complemento, sono, a domanda da presentarsi presso il competente Distretto Militare, trasferiti nel ruolo ordinario-categoria magistrati, del corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare, istituito dal regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni, con il grado corrispondente alla qualifica rivestita nella magistratura di appartenenza.