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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.65.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
23.65.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati.».

Conseguentemente,
agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 75 milioni per l'anno 2010, e a euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le seguenti modificazioni al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge 449/1997: dopo le parole «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,».

E conseguentemente,
all'articolo 14, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2009, dell'8 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.».