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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.50.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2009  [ apri ]
23.50.
approvato

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché

entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano intestate a persone fisiche.
21-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governative o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
21-quater. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo.» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera a) aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.».